Gli elettori che hanno gravi difficoltà fisiche nell’esprimere il voto possono chiedere di essere accompagnati all’interno della cabina da un altro elettore.
Ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361: “I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l’uno o l’altro sia iscritto nel Comune”. L’’ammissione al voto assistito non è consentito per le infermità che non influiscono su tali capacità ma che riguardano la sfera psichica dell’elettore.
L’elettore interessato deve essere in possesso di apposito certificato medico rilasciato da funzionari medici designati dai competenti organi della ASL nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative. Per gli elettori non vedenti: libretto nominativo di pensione nel quale sia indicata la categoria “ciechi civili” ed il numero attestante la cecità assoluta.
Il certificato andrà presentato al Presidente di seggio il giorno della votazione. E’ bene anche sapere che, per evitare di ripetere questa procedura ad ogni elezione, è possibile presentare il certificato, insieme alla tessera elettorale, all’Ufficio elettorale del Comune di residenza che apporrà sulla tessera elettorale un timbro “ADV” che dà diritto di esprimere il proprio voto con un accompagnatore anche nelle prossime elezioni.
Pagina aggiornata il 14/10/2024