In caso di omesso pagamento di un atto di liquidazione o accertamento divenuto definitivo o di sollecito di pagamento, a seguito di decadenza dei termini per potere proporre istanza in autotutela ovvero di mancata presentazione di ricorso giurisdizionale, il Comune, che gestisce in forma diretta la riscossione, avvierà nei termini di legge la procedura coattiva per riscuotere le somme richieste, mediante misure esecutive e cautelari con relativo aggravio di spese a carico del debitore.
La procedura cautelare comporta il fermo di beni mobili registrati (auto, moto,...) e l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di proprietà.
La procedura esecutiva prevede il pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi (stipendio, pensione, conti correnti e depositi, affitti ecc.).