IMU – Riduzione della base imponibile per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

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Come richiedere la riduzione della base imponibile per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati


A chi è rivolto

Proprietari di immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Descrizione

L’articolo 1, comma 747, legge n. 160/2019, stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

a) (…);
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto al periodo precedente.
Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

La riduzione della base imponibile è stata disciplinata dall’articolo 4 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU, al quale si rimanda per le definizioni e le modalità di dettaglio.

Stato di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo

Secondo l’articolo 4 del Regolamento IMU vigente, l’attribuzione dello stato di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale e delle leggi della Regione Emilia-Romagna vigenti in materia di classificazione degli interventi edilizi..

L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

L’agevolazione non si applica ai fabbricati oggetto di interventi di demolizione o di recupero edilizio ai sensi dell’articolo 3, lettere c), d) ed f), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, in quanto la relativa base imponibile, dalla data d’inizio dei lavori, va determinata con riferimento al valore dell’area edificabile senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, come previsto dall’art. 1, comma 746, legge n. 160/2019.

Come fare

Il contribuente tenuto al versamento dell’IMU, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla suddetta norma e dal vigente Regolamento, può presentare all’Ufficio la dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), attestante le condizioni che danno diritto all’applicazione della riduzione al 50% della base imponibile utilizzando l’apposito modello.
Ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione di cui al precedente comma 1, e a pena di decadenza del beneficio fiscale, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato deve essere obbligatoriamente allegata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Successivamente il personale tecnico dell’Ufficio avrà facoltà di provvedere ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso eventuale sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell’eventuale beneficio. Nel caso sia
confermato il diritto all’agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Cosa serve

Dichiarazione sostitutiva con relazione da parte di un tecnico abilitato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile.

Cosa si ottiene

Riduzione della base imponibile del 50% ai fini IMU

Esito

La quietanza di versamento F24 viene rilasciata dall'intermediario presso il quale viene effettuato il pagamento. La quietanza va conservata per 5 anni

Tempi e scadenze

Nel caso sia confermato il diritto all’agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Nell'ipotesi contraria, l'Ufficio provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego con effetto del mancato riconoscimento del diritto all'agevolazione e conseguente conguaglio fiscale.

La dichiarazione sostitutiva esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Servizio Tributi

c/o sede Municipale - Piazza Roma n. 2 - primo piano

T 0522 750712

tributi@comune.campagnola-emilia.re.it

Argomenti:

Pagina aggiornata il 12/11/2024

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