A chi è rivolto
Contribuenti in possesso di ordinanza di inagibilità post sisma
Descrizione
Per il Comune di Campagnola Emilia l’esenzione dell’imposta per i fabbricati dichiarati distrutti od oggetto di ordinanza sindacali di sgombero in quanto totalmente o parzialmente inagibili a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 è cessata al 31 dicembre 2018 (in base al richiamo operato dal comma 985 della Legge nazionale 145 del 30/12/2018 all’articolo 2 bis comma 43 del Decreto Legge 148/2017 convertito con legge 172/2017).
Tali immobili sono assoggettati ad IMU, potendo tuttavia beneficiare di una riduzione del 50% qualora siano ancora inagibili e non siano iniziate le attività di recupero; diversamente, qualora sugli immobili fossero in corso lavori di ricostruzione/ristrutturazione saranno assoggettati ad IMU (come area edificabile).
Come fare
Il versamento dell’imposta dovuta per il corrente anno può essere effettuato utilizzando il modello unificato F24 che è esente da commissioni per l’operazione di versamento;
Cosa serve
Visura catastale indicante la rendita catastale RC.
Cosa si ottiene
Pagamento dell'IMU dovuta
Esito
La quietanza di versamento F24 viene rilasciata dall'intermediario presso il quale viene effettuato il pagamento. La quietanza va conservata per 5 anni
Tempi e scadenze
L’imposta annua dovuta per l’anno in corso si versa in due rate:
- la prima rata va versata entro il 16 giugno dell'anno in corso.
- la seconda rata va versata entro il 16 dicembre dell’anno in corso
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente o l’aliquota e la detrazione dell’anno in corso se già deliberate dal Comune.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote adottate dal Comune e dell’evoluzione in corso d’anno che ha interessato gli immobili e le quote di proprietà sugli stessi.
Nel caso la scadenza di versamento cada in un giorno prefestivo o festivo, la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Resta in ogni caso nelle facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno dell’anno in corso.
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