Accesso civico e accesso civico generalizzato.
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Servizio attivo
Il servizio permette di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 “decreto trasparenza”, così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016.
A chi è rivolto
Chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla residenza, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.
Non occorre che sia specificata la motivazione dell'accesso.
Descrizione
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
Tale disposizione si esplica in:
- accesso civico, circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione;
- accesso generalizzato, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.
Come fare
Le richieste di accesso agli atti si effettuano mediante la presentazione dell'istanza su apposita piattaforma on line oppure utilizzando uno dei Moduli allegati.
La richiesta di accesso civico e civico generalizzato può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
- invio all’indirizzo pec del Comune campagnolaemilia@cert.provincia.re.it
- mediante consegna all’Ufficio Protocollo;
- mediante consegna all’Unità organizzativa competente a formare o detenere stabilmente il documento per cui si esercita l’accesso.
Cosa serve
La richiesta di accesso civico e civico generalizzato avviene con la presentazione dell'istanza su apposita piattaforma on line oppure compilando il modulo che si trova nella sezione documenti di questa pagina.
- Per la compilazione della richiesta online è necessario il possesso delle credenziali SPID/CIE.
- Nel caso in cui la domanda sia cartacea e non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa dovrà essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica – non autenticata - di un documento di identità del sottoscrittore, che andrà inserita nel fascicolo c.f.r. art.38 commi 1,3 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Vincoli
Cosa si ottiene
Presa visione o copia di atti amministrativi.
Esito
Inammissibilità
Eventuali richieste di accesso civico o generalizzato sono ritenute inammissibili laddove l’oggetto della richiesta sia tanto vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole.
Le richieste non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell'informazione. Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. 3. Resta comunque ferma la possibilità per il Comune di chiedere di precisare la richiesta di accesso civico identificando i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere. Non sono nemmeno ammissibili domande di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo un carico di lavoro tale da paralizzare, o rallentare eccessivamente, il buon funzionamento dell’ente. Resta escluso che, per rispondere alla richiesta di accesso civico generalizzato, l'ente abbia l'obbligo di formare, raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano in suo possesso. L'ente non ha
l'obbligo di rielaborare dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma deve consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'ente stesso.
Eccezioni all'accesso
Per la definizione delle esclusioni all’accesso generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia alle Linee guida recanti indicazioni operative adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 5-bis del decreto trasparenza.
Tempi e scadenze
Il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente ed agli eventuali contro interessati. Nel caso in cui l’accesso venga consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
Tali termini sono sospesi, nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati, durante i 10 giorni dalla ricezione della comunicazione previsti per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione.
In caso di accoglimento, il responsabile del procedimento di accesso provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi l’accesso civico, a pubblicare o far pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Qualora vi sia stato l'accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l’opposizione del controinteressato, il Comune e tenuto a darne comunicazione a quest’ultimo. I dati o i documenti richiesti sono trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico regionale, oppure ricorso al giudice amministrativo.
Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, il Comune deve motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall’art. 5-bis del decreto trasparenza.
Comunicazione dell'esito
Quanto costa
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato è gratuito, fatti i salvi i costi degli eventuali supporti magnetici od ottici.
Quando l’invio delle informazioni o delle copie del documento è richiesto per posta od altro mezzo, sono a carico del richiedente le spese occorrenti per la spedizione o l’inoltro.
Accedi al servizio
Oppure puoi prenotare un appuntamento con l' Ufficio Segreteria e presentarti presso gli uffici.
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Documenti
Contatti
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