Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, e di quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”.
A tal fine, tra l’8 ottobre e il 21 ottobre 2024 (cioè tra il 40° e il 20° giorno antecedente quello della votazione), l’elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, i seguenti documenti:
- una dichiarazione in cui si attesti la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio con l’indicazione dell’l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico;
- copia della tessera elettorale;
- idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.
Pagina aggiornata il 01/10/2024