Accesso civico generalizzato
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Servizio attivo
Al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico è riconosciuto il diritto di accesso generalizzato.
A chi è rivolto
Chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla residenza, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.
Non occorre che sia specificata la motivazione dell'accesso.
Descrizione
Dal 23 dicembre 2016 è entrato in vigore l'istituto dell'Accesso Civico Generalizzato, definito anche "FOIA" dall'inglese "Freedom Of Information Act".
L’accesso generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dal Comune ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dal Regolamento Comunale sugli accessi.
Per dato si intende il dato conoscitivo come tale, indipendentemente dal supporto fisico su cui è incorporato e a prescindere dai vincoli derivanti dalle sue modalità di organizzazione e conservazione.
Il Comune è tenuto a considerare come validamente formulate le richieste che si limitino a identificare/indicare i dati desiderati, e non anche i documenti in cui essi sono contenuti.
Oggetto dell’accesso generalizzato possono essere anche le informazioni detenute dal Comune. Per informazioni si devono considerare le rielaborazioni di dati detenuti dal Comune effettuate per propri fini contenuti in distinti documenti.
Il Comune non ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma solo di consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall’amministrazione stessa.
La domanda di accesso civico generalizzato non richiede alcuna motivazione.
Per consentire risposte tempestive, nella domanda devono essere indicati i dati e/o i documenti oggetto di richiesta, avuto riguardo anche al periodo temporale cui si riferiscono.
Come fare
Modalità di Attivazione:
A domanda. La domanda, presentata in forma scritta, è rivolta all’ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti. L’ufficio la inoltra, per conoscenza, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Come si richiede :
Prima di presentare la domanda, si consiglia di:
- Verificare quale amministrazione è in possesso dei dati/documenti;
- Consultare il sito dell'amministrazione per verificare che non siano già pubblicati;
- Se i dati non sono pubblicati è possibile richiederli utilizzando il modulo pubblicato a fine pagina.
La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
- invio all’indirizzo pec del Comune campagnolaemilia@cert.provincia.re.it
- mediante consegna all’Ufficio Protocollo;
- mediante consegna all’Unità organizzativa competente a formare o detenere stabilmente il documento per cui si esercita l’accesso.
Cosa serve
La richiesta di accesso civico generalizzato avviene compilando il modulo che si trova nella sezione documenti di questa pagina.
- Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa dovrà essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica – non autenticata - di un documento di identità del sottoscrittore, che andrà inserita nel fascicolo c.f.r. art.38 commi 1,3 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Cosa si ottiene
L'accesso agli atti.
Esito
Inammissibilità
Eventuali richieste di accesso civico o generalizzato sono ritenute inammissibili laddove l’oggetto della richiesta sia tanto vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole.
Le richieste non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell'informazione. Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. 3. Resta comunque ferma la possibilità per il Comune di chiedere di precisare la richiesta di accesso civico identificando i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere. Non sono nemmeno ammissibili domande di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo un carico di lavoro tale da paralizzare, o rallentare eccessivamente, il buon funzionamento dell’ente. Resta escluso che, per rispondere alla richiesta di accesso civico generalizzato, l'ente abbia l'obbligo di formare, raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano in suo possesso. L'ente non ha
l'obbligo di rielaborare dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma deve consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'ente stesso.
Eccezioni all'accesso
Per la definizione delle esclusioni all’accesso generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia alle Linee guida recanti indicazioni operative adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 5-bis del decreto trasparenza.
Tempi e scadenze
Il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente ed agli eventuali contro interessati. Nel caso in cui l’accesso venga consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
Tali termini sono sospesi, nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati, durante i 10 giorni dalla ricezione della comunicazione previsti per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione.
In caso di accoglimento, il responsabile del procedimento di accesso provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi l’accesso civico, a pubblicare o far pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Qualora vi sia stato l'accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l’opposizione del controinteressato, il Comune e tenuto a darne comunicazione a quest’ultimo. I dati o i documenti richiesti sono trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico regionale, oppure ricorso al giudice amministrativo.
Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, il Comune deve motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall’art. 5-bis del decreto trasparenza.
Comunicazione dell'esito
Quanto costa
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato è gratuito, fatti i salvi i costi degli eventuali supporti magnetici od ottici.
Quando l’invio delle informazioni o delle copie del documento è richiesto per posta od altro mezzo, sono a carico del richiedente le spese occorrenti per la spedizione o l’inoltro.
Accedi al servizio
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Documenti
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